Da Societa' Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione.

Società Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione
CODICE DEONTOLOGICO


Art. 1 – Principi generali

  1. L'attività come Professionista delle Scienze dell'Informazione deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse.
  2. Il Professionista è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza sia nei riguardi della collettività.
  3. Il Professionista adempie agli impegni assunti con cura e diligenza. Non svolge prestazioni professionali quando subentrino condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, sia quando il proprio interesse, o quello del committente, sono in contrasto con i suoi doveri professionali.
  4. Il Professionista rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguate capacità e conoscenze, per l’adempimento degli impegni da assumere.
  5. Il Professionista sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto. Non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone fisiche o giuridiche che, per norme vigenti, non le possono svolgere.
  6. Il Professionista sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati sin dall'inizio della collaborazione, i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.
  7. Il Professionista è tenuto a migliorare e aggiornare costantemente la propria competenza professionale e formazione per soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività e al fine di raggiungere il miglior risultato, correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.
  8. Il Professionista è tenuto ad un comportamento verso la collettività improntato alla massima correttezza, chiarezza e trasparenza. In tal senso il Professionista ha l’obbligo di esplicitare compiutamente in ogni forma e circostanza, i propri titoli professionali e di attenersi alle forme, alle dimensioni ed ai contenuti stabiliti dall'Associazione.
  9. Le presenti norme si applicano alle prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

Art. 2 – Rapporti con l'Associazione

  1. L’appartenenza del Professionista all'Associazione comporta il dovere di collaborare con il Consiglio Direttivo e con tutti gli altri organi sociali.
  2. Il Professionista ha l’obbligo, se convocato dal Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o dal Collegio dei Probiviri, di presentarsi e di fornire i chiarimenti che gli venissero richiesti.
  3. Il Professionista si adegua alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali, salvo fatta la sua prerogativa di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
  4. Il Professionista si adegua alle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 3 – Rapporti con i colleghi

  1. Ogni Professionista deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi secondo principi di etica, lealtà, chiarezza e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale, pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
  2. Tali principi devono essere estesi e pretesi anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo quelle che hanno connessioni con le attività del Professionista delle Scienze dell'Informazione.
  3. Il Professionista deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi; se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell’Associazione ed attenersi alle disposizioni ricevute.
  4. Il Professionista che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo essersi accertato che la committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare i professionisti a cui subentra; in situazioni controverse dovrà chiedere chiarimenti al Consiglio Direttivo.
  5. Il Professionista si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali.

Art. 4 – Rapporti con il committente

  1. Il Professionista è tenuto al segreto professionale; a tale obbligo può venir meno solo su esplicita autorizzazione della committenza.
  2. Il Professionista deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti ed i termini degli incarichi professionali a lui conferiti.
  3. Il Professionista, nella definizione dei compensi per incarichi professionali con committenza sia pubblica che privata, dovrà:
    i. esplicitare detti compensi, con riferimento alle vigenti tariffe professionali stabilite per legge o adottate, in mancanza di queste, con specifica delibera dal Consiglio Direttivo;
    ii. evidenziare chiaramente l'eventuale ribasso praticato, in termini percentuali.
  4. Costituisce comunque illecito disciplinare, la violazione dell'art. 2233 C.C. secondo comma, in base al quale «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».
  5. Il Professionista non può accettare da terzi, per l'opera a lui commissionata, compensi diretti o indiretti oltre a quelli a lui dovuti dal committente, senza comunicare a questi la natura, il motivo e l’entità dei medesimo e senza aver ricevuto dal committente autorizzazione scritta alla riscossione.

Art. 5 – Rapporti con la collettività e il territorio

  1. Il Professionista delle Scienze dell'Informazione svolge una attività intellettuale di interesse generale.
  2. Le prestazioni professionali del Professionista saranno svolte tenendo conto preminentemente della salvaguardia della vita e della salute fisica dell’uomo.
  3. Il Professionista è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività a cui appartiene e deve impegnarsi affinché tutti i suoi colleghi non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
  4. Nella propria attività il Professionista è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all’ambiente alterazioni che possano influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e paesaggistici.
  5. Nella propria attività il Professionista deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

Approvato dal Consiglio Direttivo il 25/03/2011.