Da Societa' Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione.
Art. 1 – Principi generali
- L'attività come Professionista delle Scienze dell'Informazione deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse.
- Il Professionista è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza sia nei riguardi della collettività.
- Il Professionista adempie agli impegni assunti con cura e diligenza. Non svolge prestazioni professionali quando subentrino condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, sia quando il proprio interesse, o quello del committente, sono in contrasto con i suoi doveri professionali.
- Il Professionista rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguate capacità e conoscenze, per l’adempimento degli impegni da assumere.
- Il Professionista sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto. Non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone fisiche o giuridiche che, per norme vigenti, non le possono svolgere.
- Il Professionista sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati sin dall'inizio della collaborazione, i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.
- Il Professionista è tenuto a migliorare e aggiornare costantemente la propria competenza professionale e formazione per soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività e al fine di raggiungere il miglior risultato, correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.
- Il Professionista è tenuto ad un comportamento verso la collettività improntato alla massima correttezza, chiarezza e trasparenza. In tal senso il Professionista ha l’obbligo di esplicitare compiutamente in ogni forma e circostanza, i propri titoli professionali e di attenersi alle forme, alle dimensioni ed ai contenuti stabiliti dall'Associazione.
- Le presenti norme si applicano alle prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
Art. 2 – Rapporti con l'Associazione
- L’appartenenza del Professionista all'Associazione comporta il dovere di collaborare con il Consiglio Direttivo e con tutti gli altri organi sociali.
- Il Professionista ha l’obbligo, se convocato dal Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o dal Collegio dei Probiviri, di presentarsi e di fornire i chiarimenti che gli venissero richiesti.
- Il Professionista si adegua alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali, salvo fatta la sua prerogativa di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
- Il Professionista si adegua alle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
Art. 3 – Rapporti con i colleghi
- Ogni Professionista deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi secondo principi di etica, lealtà, chiarezza e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale, pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
- Tali principi devono essere estesi e pretesi anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo quelle che hanno connessioni con le attività del Professionista delle Scienze dell'Informazione.
- Il Professionista deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi; se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell’Associazione ed attenersi alle disposizioni ricevute.
- Il Professionista che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo essersi accertato che la committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare i professionisti a cui subentra; in situazioni controverse dovrà chiedere chiarimenti al Consiglio Direttivo.
- Il Professionista si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali.
Art. 4 – Rapporti con il committente
- Il Professionista è tenuto al segreto professionale; a tale obbligo può venir meno solo su esplicita autorizzazione della committenza.
- Il Professionista deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti ed i termini degli incarichi professionali a lui conferiti.
- Il Professionista, nella definizione dei compensi per incarichi professionali con committenza sia pubblica che privata, dovrà:
- i. esplicitare detti compensi, con riferimento alle vigenti tariffe professionali stabilite per legge o adottate, in mancanza di queste, con specifica delibera dal Consiglio Direttivo;
- ii. evidenziare chiaramente l'eventuale ribasso praticato, in termini percentuali.
- Costituisce comunque illecito disciplinare, la violazione dell'art. 2233 C.C. secondo comma, in base al quale «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».
- Il Professionista non può accettare da terzi, per l'opera a lui commissionata, compensi diretti o indiretti oltre a quelli a lui dovuti dal committente, senza comunicare a questi la natura, il motivo e l’entità dei medesimo e senza aver ricevuto dal committente autorizzazione scritta alla riscossione.
Art. 5 – Rapporti con la collettività e il territorio
- Il Professionista delle Scienze dell'Informazione svolge una attività intellettuale di interesse generale.
- Le prestazioni professionali del Professionista saranno svolte tenendo conto preminentemente della salvaguardia della vita e della salute fisica dell’uomo.
- Il Professionista è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività a cui appartiene e deve impegnarsi affinché tutti i suoi colleghi non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
- Nella propria attività il Professionista è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all’ambiente alterazioni che possano influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e paesaggistici.
- Nella propria attività il Professionista deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.
Approvato dal Consiglio Direttivo il 25/03/2011.

