Da Societa' Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione.

Società Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione
REGOLAMENTO ATTUATIVO


PARTE I – DEFINIZIONI

Art. 1 – Domini internet

  1. Il dominio internet principale dell'Associazione è sipsi.it.

Art. 2 – Sito web ufficiale

  1. Il sito web ufficiale dell'Associazione è www.sipsi.it.
  2. Ogni pubblicazione ufficiale dell'Associazione verrà riportata sul sito web ufficiale.

Art. 3 – Segreteria

  1. I locali della Segreteria sono posti in Via di San Donato Trav. II, 98 – 55100 Lucca.
  2. Il recapito e-mail è segreteria@sipsi.it.
PARTE II – SULLA GESTIONE DEI SOCI

Art. 4 – Definizioni

  1. La figura di «Socio» è prevista dall'art. 6 e seguenti dello Statuto i quali definiscono anche le regole sulla definizione delle quote associative e le regolamentazioni dei rapporti con l'Associazione.

Art. 5 – Le quote associative

  1. I Soci sono tenuti a versare la propria quota associativa annuale in un periodo compreso tra il 1 novembre dell'anno precedente alla competenza ed il 28 febbraio dell'anno di competenza.
  2. Le iscrizioni e i relativi pagamenti dei candidati Soci possono essere fatte in un qualsiasi periodo dell'anno ma vengono sospesi 15 giorni prima dell'Assemblea annuale dei Soci e riprese una volta effettuata l'Assemblea e gli adempimenti conseguenti.
  3. Per poter acquisire lo stato di candidato Socio è necessario, da parte del candidato, fornire un indirizzo di posta elettronica raggiungibile.

Art. 6 – I Soci ordinari

  1. La quota associativa, per l'anno a seguire, viene decisa entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo con apposita delibera ovvero rimane confermata quella in vigore.
  2. La domanda di iscrizione per le persone fisiche dovrà essere presentata allegando:
    i. Curriculum Vitae riportante i titoli di studio e le attività del candidato nei campi di una o più scienze dell'informazione;
    ii. copia di un documento di identità;
    iii. domanda di iscrizione all'Associazione, sottoscritta dall'interessato, riportante la presa visione e l'accettazione dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento Attuativo e di tutti i regolamenti dell'Associazione;
    iv. liberatoria che autorizza l'Associazione a pubblicare sui propri domini internet, pubblicazioni cartacee ed in forma elettronica il nominativo dell'interessato in qualità di Socio dell'Associazione;
    v. copia dell'avvenuto pagamento della quota sociale per l'anno in corso e dell'eventuale quota di ingresso.

Art. 7 – I Soci onorari

  1. La domanda di iscrizione, su apposita delibera del Consiglio Direttivo, dovrà essere presentata allegando:
    i. copia di un documento di identità;
    ii. domanda di iscrizione all'Associazione, sottoscritta dall'interessato, riportante i riferimenti della delibera di cui sopra e la presa visione e l'accettazione dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento Attuativo e di tutti i regolamenti dell'Associazione;
    iii. liberatoria che autorizza l'Associazione a pubblicare sui propri domini internet, pubblicazioni cartacee ed in forma elettronica il nominativo dell'interessato in qualità di Socio dell'Associazione.

Art. 8 – I Soci sostenitori

  1. La quota associativa, per l'anno a seguire, viene decisa entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo con apposita delibera ovvero rimane confermata quella in vigore.
  2. La domanda di iscrizione per le persone giuridiche dovrà essere presentata dal legale rappresentante, allegando:
    i. copia della visura CCIAA.
    ii. domanda di iscrizione all'Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante, riportante la presa visione e l'accettazione dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento Attuativo e di tutti i regolamenti dell'Associazione;
    iii. liberatoria che autorizza l'Associazione a pubblicare sui propri domini internet, pubblicazioni cartacee ed in forma elettronica la ragione sociale dell'interessato in qualità di Socio dell'Associazione;
    iv. copia dell'avvenuto pagamento della quota sociale per l'anno in corso e dell'eventuale quota di ingresso.
  3. In caso di ente no-profit o altro soggetto giuridico non iscritto alla CCIAA la documentazione da presentare sarà valutata caso per caso.
PARTE III – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 – Definizione

L'Assemblea dei Soci è descritta dall'art. 16 dello Statuto il quale definisce anche la composizione e le regole fondamentali di gestione.

Art. 10 – La costituzione dell'Assemblea

  1. I Soci per accedere al locale nel quale si svolge l'Assemblea devono presentarsi agli appositi incaricati della registrazione, esibendo le deleghe di cui siano eventualmente in possesso.
  2. Il Presidente ha la facoltà di far partecipare all'Assemblea Funzionari e altri dipendenti Associazione, nonché collaboratori esterni, la cui presenza sia dal Presidente ritenuta utile per illustrare particolari aspetti delle materie da trattare, dandone possibilmente comunicazione all'Assemblea al momento della convocazione.
  3. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale dell'Associazione il quale provvederà a redigere il verbale su apposito registro custodito presso la sede, dove può liberamente essere consultato dai Soci.
  4. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente, o, in sua assenza, chi lo sostituisce a sensi dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea.
  5. In caso di votazioni l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina due scrutatori che, insieme con il Segretario, costituiscono il seggio elettorale.
  6. Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti o rappresentati ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita. Procede quindi alla lettura dell'ordine del giorno.

Art. 11 – La discussione

  1. Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno.
  2. Nella trattazione degli argomenti il Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.
  3. Eventuali mozioni di modifica e/o integrazione dell'ordine del giorno vanno presentate al Presidente prima dell'inizio della trattazione del argomenti.
  4. E' facoltà del Presidente stabilire all'inizio della discussione una regolamentazione di massima della durata dei singoli interventi e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione dei Soci.
  5. Il Presidente regola la discussione, dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.
  6. Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e proposte che non costituiscano ampliamento dell'ordine del giorno.
  7. Il Presidente risponde dopo ogni intervento o alla fine di tutti gli interventi.
  8. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica seduta. Nel corso di questa, il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a quattro ore.

Art. 12 – La votazione

  1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
  2. Le votazioni hanno luogo in forma palese salvo quelle che a termini di statuto devono essere effettuate per scheda segreta.
  3. Per le votazioni in forma palese il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:
    i. appello nominale;
    ii. alzata di mano, con prova e controprova;
    iii. alzata e seduta, con prova e controprova.
  4. Nel caso in cui i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è costituita dalla metà dei votanti, arrotondata, per la frazione di voto, all'unità superiore.
  5. Ultimate le votazioni e le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama i risultati.
  6. Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea.
PARTE IV – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – Nomina e composizione

  1. Il Consiglio Direttivo è previsto dall'art. 17 dello Statuto il quale definisce anche la composizione e la nomina dei suoi membri.
  2. Il Consiglio Direttivo può essere contattato all'indirizzo e-mail consiglio.direttivo@sipsi.it.

Art. 14 – Autonomia

  1. Nessun organo sociale controlla, revisiona, governa o sovrasta il Consiglio Direttivo che gode di assoluta indipendenza. Esso risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.

Art. 15 – Estremi d'sercizio

  1. Fermo restando quando stabilito dallo Statuto, il Consiglio Direttivo si riunisce (anche per via telematica) almeno una volta l’anno.
  2. Per ogni riunione dovrà essere prodotto apposito verbale il quale verrà registrato e messo a disposizione per la consultazione da parte dei Soci.
  3. Il Presidente del Consiglio, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige, di volta in volta, l’ordine del giorno.

Art. 16 – Elezioni

  1. Le candidature dovranno essere inviate per iscritto, entro il trentesimo giorno precedente l'elezione, tramite raccomandata A.R. (o altro mezzo legalmente equivalente) al Presidente dell'Associazione il quale provvedere a registrare la candidatura.
  2. Il Presidente uscente ufficializzerà e pubblicherà le candidature pervenute comunicandole ai Soci il giorno successivo al termine precedentemente descritto.
  3. Fermo restando quando stabilito dallo Statuto, sono candidabili per il Consiglio Direttivo tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico.
  4. Il candidato si assume piena responsabilità qual’ora non rispettasse i suddetti requisiti o in caso di false dichiarazioni e, nel caso in cui il candidato venisse eletto e vi fosse prova certa del mancato rispetto dei requisiti, il suo ruolo come consigliere decadrà automaticamente.
  5. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero di candidati sia minore al numero minimo di componenti del Consiglio, tutte le candidature presentate sono annullate. In tale situazione, l'Assemblea potrà eleggere nel Consiglio Direttivo qualunque Socio ne abbia diritto, senza candidature formali.
  6. Ad ogni Socio avente diritto di voto (presente di persona o per delega) viene consegnata una scheda con i nomi dei candidati. Nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni descritte dal paragrafo 5 del presente articolo, la scheda non riporta nomi prestampati e ciascun Socio può votare per qualunque Socio eleggibile, scrivendone il nome sulla scheda.
  7. Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di cinque (5) preferenze tra i candidati (o Soci, quando non vi siano candidature sufficienti).
  8. Schede con un numero maggiore di voti sono considerate nulle.
  9. Terminata la votazione si procede immediatamente allo scrutinio.
  10. Risultano eletti i candidati che avranno ricevuto più voti e che avranno superato lo sbarramento, in ordine decrescente sino al raggiungimento del numero di cinque consiglieri.
  11. Nel caso di parità sarà scelto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
  12. Lo sbarramento, che non si applica se il numero dei Soci dell'Associazione è minore di 100, prevede che il candidato venga votato da almeno il 10% degli iscritti se il numero di Soci dell’Associazione è inferiore a 500, l’8% degli iscritti se il numero di Soci è compreso tra 501 e 1000, ed il 6% se il numero degli iscritti è superiore a 1001.
  13. Nell'ipotesi che il numero degli eletti non sia sufficiente a formare il nuovo Consiglio Direttivo a causa del mancato superamento dello sbarramento, la votazione di ballottaggio verrà effettuata immediatamente dopo lo scrutinio con i Soci presenti. Risultano eletti i Soci che prendono più voti e, a parità di voti, i Soci con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
PARTE V – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Art. 17 – Definizioni

  1. Il Presidente è previsto dall'art. 18 dello Statuto il quale definisce anche le sue prerogative.
  2. Il Presidente può essere contattato all'indirizzo e-mail presidente@sipsi.it.
  3. Il Vicepresidente è previsto dall'art. 19 dello Statuto il quale definisce anche le sue prerogative.
  4. Il Vicepresidente può essere contattato all'indirizzo e-mail vicepresidente@sipsi.it.
  5. Il Segretario Generale è previsto dall'art. 20 dello Statuto il quale definisce anche le sue prerogative.
  6. Il Segretario Generale può essere contattato all'indirizzo e-mail segretario.generale@sipsi.it.
  7. Il Tesoriere è previsto dall'art. 21 dello Statuto il quale definisce anche le sue prerogative.
  8. Il Tesoriere può essere contattato all'indirizzo e-mail tesoriere@sipsi.it.
PARTE VI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18 – Nomina e composizione

  1. Il Collegio dei Probiviri è previsto dall'art. 22 dello Statuto il quale definisce anche la composizione e la nomina dei suoi membri.
  2. Il Collegio dei Probiviri può essere contattato all'indirizzo e-mail collegio.probiviri@sipsi.it.

Art. 19 – Autonomia

  1. Nessun organo sociale controlla, revisiona, governa o sovrasta il Collegio dei Probiviri che gode di assoluta indipendenza. Esso risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
  2. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di agire per propria iniziativa, cioè anche in assenza di segnalazione di presunta violazione.

Art. 20 – Estremi d'sercizio

  1. Il Collegio dei Probiviri si riunisce (anche per via telematica) almeno una volta l’anno ovvero tutte le volte che se ne presenti la necessità, cioè su segnalazione di presunta violazione e qualora la ritenga fondata e meritevole di approfondimento ovvero per propria azione diretta ovvero su richiesta di parere pervenuta dal Consiglio Direttivo.
  2. Per ogni riunione dovrà essere prodotto apposito verbale da presentare al Consiglio Direttivo per la registrazione e quindi verrà messo a disposizione per la consultazione da parte dei Soci
  3. Il Presidente del Collegio, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige, di volta in volta, l’ordine del giorno.
  4. Il Collegio, deliberando a maggioranza semplice su istanza del suo Presidente, può invitare alle sue riunioni i componenti del Consiglio Direttivo o altre personalità esterne o interne all’Associazione relativamente a questioni che richiedano la loro presenza.
  5. I membri del Collegio, su invito del Presidente dell'Associazione possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi su questioni di carattere scientifico.
  6. I membri del Collegio possono essere invitati a riferire in Assemblea dei Soci, qualora ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea stessa con voto di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto.
  7. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Collegio può avvalersi della segreteria e del sito Internet dell’Associazione. Il Collegio può altresì richiedere al Consiglio Direttivo l’autorizzazione a ricorrere della collaborazione gratuita di Soci dell’Associazione, previo il consenso degli interessati, competenti in particolari materie, per periodi di tempo definiti e limitatamente a specifiche esigenze di ricerca.
  8. Per la realizzazione di documenti divulgativi o per altre esigenze che comportino spese, il Consiglio Direttivo potrà, di volta in volta, autorizzare il rimborso dei costi sostenuti e regolarmente documentati solo se strettamente connessi al corretto funzionamento del Collegio o agli scopi perseguiti dall’Associazione.
  9. In caso di ingiustificata, perdurante inattività del Collegio, che comporti concreto nocumento alle finalità perseguite dall’Associazione, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza semplice, può sciogliere il Collegio dei Probiviri e nominare nuovi membri.

Art. 21 – Elezioni

  1. Le candidature dovranno essere inviate per iscritto, entro il trentesimo giorno precedente l'elezione, tramite raccomandata A.R. (o altro mezzo legalmente equivalente) al Presidente dell'Associazione il quale provvede a registrare la candidatura.
  2. Il Presidente uscente ufficializzerà e pubblicherà le candidature pervenute comunicandole ai Soci il giorno successivo al termine precedentemente descritto.
  3. Fermo restando quando stabilito dallo Statuto, sono candidabili per il Collegio dei Probiviri tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico.
  4. Il candidato si assume piena responsabilità qual’ora non rispettasse i suddetti requisiti o in caso di false dichiarazioni e, nel caso in cui il candidato venisse eletto e vi fosse prova certa del mancato rispetto dei requisiti, il suo ruolo come probiviro decadrà automaticamente.
  5. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero di candidati sia minore al numero minimo di componenti del Collegio, tutte le candidature presentate sono annullate. In tale situazione, l'Assemblea potrà eleggere nel Collegio dei Probiviri qualunque Socio ne abbia diritto, senza candidature formali.
  6. Ad ogni Socio avente diritto di voto (presente di persona o per delega) viene consegnata una scheda con i nomi dei candidati. Nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni descritte dal paragrafo 6 del presente articolo, la scheda non riporta nomi prestampati e ciascun Socio può votare per qualunque Socio eleggibile, scrivendone il nome sulla scheda.
  7. Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre (3) preferenze tra i candidati (o Soci, quando non vi siano candidature sufficienti, come descritto dal paragrafo 6 del presente articolo).
  8. Schede con un numero maggiore di voti sono considerate nulle.
  9. Terminata la votazione si procede immediatamente allo scrutinio.
  10. Risultano eletti i candidati che avranno ricevuto più voti e che avranno superato lo sbarramento, in ordine decrescente sino al raggiungimento del numero di tre probiviri.
  11. Nel caso di parità il Presidente procede ad estrazione a sorte.
  12. Lo sbarramento, che non si applica se il numero dei Soci dell'Associazione è minore di 3000, prevede che il candidato venga votato da almeno il 10% degli iscritti se il numero di Soci dell’Associazione è inferiore a 5000, l’8% degli iscritti se il numero di Soci è compreso tra 5001 e 10000, ed il 6% se il numero degli iscritti è superiore a 10001.
  13. Nell'ipotesi che il numero degli eletti non sia sufficiente a formare il nuovo Collegio dei Probiviri a causa del mancato superamento dello sbarramento, la votazione di ballottaggio verrà effettuata immediatamente dopo lo scrutinio con i Soci presenti più i candidati non Soci. Risultano eletti coloro che prendono più voti e, a parità di voti il Presidente procede ad estrazione a sorte.

Art. 22 – Competenze

  1. Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi dai Soci, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente dell’Associazione, attraverso segnalazione scritta nella quale dovrà essere indicata l’esposizione dettagliata dei fatti, in base a quanto sancito dallo Statuto e secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente Regolamento, sulle seguenti materie:
    i. controversie relative all’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardino i rapporti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci;
    ii. provvedimenti disciplinari interni all’Associazione;
    iii. pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.
  2. La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili.
  3. I Soci, il Congresso Nazionale e gli Organi Sociali sono tenuti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Collegio, nei limiti di quanto sancito dallo Statuto.
  4. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, ai Congressi e alle riunioni del Comitato Nazionale.

Art. 23 – Ricorso al Collegio dei Probiviri

  1. Il Socio che si vede soccombente in un giudizio pronunciato dal Consiglio Direttivo, ovvero da un membro dell’apparato direttivo dell’Associazione, ha facoltà di ricorrere direttamente al Collegio dei Probiviri.
  2. Il Socio rimetterà la propria fiducia al Collegio e rinuncierà a rivolgersi successivamente o contestualmente ad altri membri dell’apparato direttivo dell’Associazione.

Art. 24 – Conflitti di giudizio

  1. Nel caso in cui la segnalazione di presunta violazione riguardi un membro del Consiglio Direttivo, per il giudizio di merito è competente il Collegio dei Probiviri.
  2. Nel caso in cui la segnalazione di presunta violazione riguardi un membro del Collegio dei Probiviri, questi si esimerà dal giudizio di merito e il suo ruolo nel giudizio stesso sarà ricoperto pro-tempore dal Presidente dell'Associazione che potrà, a sua discrezione, farsi sostituire per la medesima mansione dal Vicepresidente ovvero dal Segretario Generale.

Art. 25 – Modalità di operazione

  1. Il Collegio dei Probiviri provvede ad ascoltare informalmente l’eventuale segnalante, le parti interessate e le persone informate dei fatti, con i mezzi anche telematici che riterrà opportuni.
  2. Audizioni e riunioni non sono pubbliche e gli atti sono riservati ai soli membri del Collegio, ad eccezione della risoluzione finale e di qualsiasi atto o comunicazione che il Collegio decidesse insindacabilmente di divulgare.
  3. Il Collegio avrà cura di redigere e porre a disposizione del Consiglio Direttivo un elenco aggiornato dei procedimenti trattati, sotto forma di protocollo recante esclusivamente la data di attivazione del procedimento e l’oggetto dello stesso; il Consiglio Direttivo si esimerà da qualsiasi diffusione anche parziale di tali informazioni.
  4. Raccolti gli elementi necessari, il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, decidendo a maggioranza.
  5. Il Collegio dei Probiviri decide entro sessanta giorni dall’apertura del procedimento (ovvero entro trenta giorni in via d’urgenza sulla radiazione dei Soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo per gravi mancanze), trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà i provvedimenti necessari all’esecuzione di quanto deciso.
  6. In prossimità delle elezioni per scadenza del mandato, la decisione del Collegio dei Probiviri potrà avvenire entro centoventi giorni dall’apertura del procedimento.
  7. A seconda della gravità della violazione, il Collegio dei Probiviri può comminare qualsiasi sanzione reputi opportuna, indicativamente ma non limitatamente né in via esclusiva: il richiamo scritto, il richiamo scritto con minaccia di esclusione dall'Associazione, la sospensione dei diritti sociali fino ad un anno, la rimozione da una carica sociale, l’esclusione dall'Associazione. La rimozione da una carica sociale verrà tempestivamente comunicata dal Consiglio Direttivo all'organo elettivo competente per la necessaria ratifica.
  8. Eventuali modifiche dell’impianto normativo dell’Associazione non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso, in ordine alle quali restano applicabili le norme in vigore al momento della loro attivazione.

Art. 26 – Ricorso avverso e Arbitrato

  1. Il Socio che si vede soccombente in un giudizio pronunciato dal Collegio dei Probiviri ha facoltà di ricorrere al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri: il primo nominato dal ricorrente, il secondo nominato dal Collegio dei Probiviri e il terzo, con funzione di Presidente, nominato dai primi due Arbitri, d’accordo tra loro.
  2. Stante quanto enunciato dall'art. 27 comma 1 dello Statuto secondo il quale il Socio si impegna a non adire in nessun caso contemplato dall’impianto normativo dell’Associazione ad altra autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri, il ricorso ad un Collegio Arbitrale è misura assolutamente straordinaria e non auspicabile, posta tuttavia ad ulteriore garanzia del ricorrente.
  3. Potrà essere nominato Arbitro:
    i. un qualsiasi Socio, ad esclusione del Socio ricorrente, con una anzianità di iscrizione nel libro dei Soci non inferiore ad anni 7 (sette) consecutivi purché sia in regola con tutti gli articoli statutari e con il versamento delle quote associative, non sia sottoposto a diverso giudizio per presunta violazione e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico;
    ii. un qualsiasi Magistrato;
    iii. un qualsiasi iscritto all’Ordine degli Avvocati e Procuratori o all'Ordine dei Notai;
    iv. un qualsiasi iscritto alla Camera Arbitrale ovvero all’Albo dei Conciliatori o Mediatori.
  4. La compagine arbitrale dovrà comporsi entro 30 (trenta) giorni dal ricorso.
  5. Al Presidente del Collegio dei Probiviri è deferita la nomina del primo Arbitro qualora il ricorrente non vi provveda entro i termini indicati. In mancanza di accordo tra i primi due Arbitri sulla nomina del terzo vi provvederà il Presidente dell'Associazione.
  6. Il Collegio Arbitrale esamina e giudica secondo equità in via arbitraria irrituale.
  7. I costi di tale ultimo grado di ricorso sono posti a carico della parte che risultasse soccombente in giudizio.

Art. 27 – Incompatibilità delle cariche sociali

  1. Ogni carica sociale è incompatibile con la carica di Probiviro.
  2. Per la presente norma si intendono cariche sociali quelle elencate in Statuto esclusa ovviamente l’Assemblea dei Soci e lo stesso Collegio dei Probiviri.
  3. All’elezione del Collegio dei Probiviri non potranno candidarsi per la carica di Probiviro quei Soci che ricoprono qualsiasi altra carica sociale, salvo preventivamente rinunciarvi, o che intendono candidarsi ad essa.
  4. Analogamente, i membri del Collegio dei Probiviri non potranno candidarsi all’elezione per qualsiasi altra carica sociale, salvo rinunciare alla ricandidatura per la carica di Probiviro.
  5. La partecipazione a gruppi di lavoro aventi per oggetto incarichi tecnici, tecnico/scientifici, etici, deontologici, ecc. non esplicitamente indicati come carica sociale non è interessata dalla presente norma.

Art. 28 – Dimissioni, decadenza e causa di incompatibilità

  1. I membri del Collegio decadono anticipatamente dal mandato in caso di volontaria cessazione della qualità di Socio o di dimissioni dal Collegio stesso, che vanno comunicate in forma scritta al Presidente del Collegio e al Consiglio Direttivo.
  2. Il membro del Collegio che, senza giustificato motivo, manca a due riunioni del Collegio stesso, decade dalla carica.
  3. In caso di decadenza anticipata o dimissioni, il membro del Collegio decaduto o dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti a tale Organo dall'Assemblea dei Soci. Qualora però venga meno la maggioranza dei membri originariamente eletti, il Collegio deve essere rinnovato con apposita elezione nella prima Assemblea dei Soci utile.
  4. In caso di candidatura a ruoli incompatibili tra cariche sociali il soggetto interessato ha l’obbligo (nell’ordine) di:
    i. auto-sospendersi dalla carica sociale;
    ii. comunicare immediatamente la propria condizione al Consiglio Direttivo;
    iii. in caso di elezione operare la scelta dello status che si decide di mantenere;
    iv. a scelta avvenuta, comunicare la propria decisione al Consiglio Direttivo.

Art. 29 – Norme finali

  1. Per la risoluzione di questioni riguardanti il Collegio dei Probiviri e non previste dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo decide, con voto all’unanimità, nello spirito dello Statuto.
PARTE VII – COMITATO SCIENTIFICO

Art. 30 – Nomina e composizione

  1. Il Comitato Scientifico è previsto dall'art. 23 dello Statuto il quale definisce anche la composizione e la nomina dei suoi membri.
  2. Il Comitato Scientifico può essere contattato all'indirizzo e-mail comitato.scientifico@sipsi.it.

Art. 31 – Autonomia

  1. Nessun organo sociale controlla, revisiona o governa il Comitato Scientifico che gode di assoluta indipendenza.
  2. Il Comitato risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.

Art. 32 – Estremi d'esercizio

  1. Il Comitato scientifico si riunisce (anche con strumenti telematici) almeno una volta l’anno.
  2. Per ogni riunione dovrà essere prodotto apposito verbale da presentare al Consiglio Direttivo per la registrazione e la pubblicazione sul sito web dell'Associazione.
  3. Il Presidente, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige, di volta in volta, l’Ordine del giorno.
  4. Il Comitato si riunisce, altresì, su richiesta del suo Presidente, o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, o su richiesta del Consiglio Direttivo.
  5. Il Comitato, deliberando a maggioranza semplice su istanza del Presidente, può invitare alle sue riunioni i componenti del Consiglio Direttivo o altre personalità esterne o interne all’Associazione relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.
  6. Il Comitato, con propria deliberazione a maggioranza semplice, può nominare un Vice Presidente, al quale possono essere affidati compiti attinenti a specifiche materie.
  7. I membri del Comitato, su invito del Presidente dell'Associazione possono partecipare alle riunioni del Consiglio medesimo, senza diritto di voto, per fornire avvisi su questioni di carattere scientifico.
  8. I membri del Comitato possono essere invitati a riferire in Assemblea, qualora ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea stessa con voto di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto.
  9. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato può avvalersi della segreteria e del sito Internet dell’Associazione. Il Comitato può altresì richiedere al Consiglio Direttivo l’autorizzazione a ricorrere della collaborazione gratuita di Soci dell’Associazione, previo il consenso degli interessati, competenti in particolari materie, per periodi di tempo definiti e limitatamente a specifiche esigenze di ricerca.
  10. Per la realizzazione di documenti divulgativi o per altre esigenze che comportino spese, il Consiglio Direttivo potrà, di volta in volta, autorizzare il rimborso dei costi sostenuti e regolarmente documentati solo se strettamente connessi al corretto funzionamento del Comitato o agli scopi perseguiti dall’Associazione.
  11. In caso di ingiustificata, perdurante inattività del Comitato, che comporti concreto nocumento alle finalità perseguite dall’Associazione, il Consiglio Direttivo, con voto all’unanimità, può sciogliere il Comitato scientifico e nominare cinque nuovi membri.

Art. 33 – Elezioni

  1. Le candidature dovranno essere inviate per iscritto tramite raccomandata A.R. (o altro mezzo legalmente equivalente) al Presidente dell'Associazione il quale provvede a registrare la candidatura.
  2. Fermo restando quando stabilito dallo Statuto, sono candidabili per il Comitato Scientifico tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico.
  3. Il candidato si assume piena responsabilità qualora non rispettasse i suddetti requisiti o in caso di false dichiarazioni e, nel caso in cui il candidato venisse eletto e vi fosse prova certa del mancato rispetto dei requisiti, il suo ruolo come membro del Comitato decadrà automaticamente.
  4. Per essere eletti nel Comitato Scientifico è necessario aver presentato la propria candidatura entro il terzo giorno precedente l'elezione.
  5. Il Consiglio Direttivo ufficializzerà e pubblicherà le candidature pervenute comunicandole ai Soci il giorno successivo al termine precedentemente descritto.
  6. Una volta eletto il Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo ufficializzerà e pubblicherà le nomine.

Art. 34 – Funzioni

  1. Il Comitato scientifico, in qualità di Organo consultivo, nell’ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell’Associazione, svolge le seguenti funzioni:
    i. valuta la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto dell’Associazione;
    ii. stimola le attività dell’Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali;
    iii. esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo;
    iv. fornisce al Consiglio Direttivo pareri e avvisi su progetti di ricerca presentati dalle Commissioni tematiche.
  2. Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri al Comitato su singole materie o insiemi di argomenti. Il Consiglio può, inoltre, affidare al Comitato incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti ed in relazione alle specifiche professionalità presenti nel Comitato medesimo.
  3. Il Comitato, di sua iniziativa, può sottoporre al Consiglio Direttivo appunti, memorandum, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare le proposte del Comitato nella prima riunione utile.
  4. Tutti i documenti da pubblicare da parte dell’Associazione, aventi contenuto scientifico, sono sottoposti, dal Consiglio Direttivo, al Comitato. Con il parere del Comitato il suo Presidente ne informa il Consiglio Direttivo.

Art. 35 – Attività autonome

  1. Il Comitato scientifico, al di fuori dei compiti affidatigli dal presente Regolamento,
    i. proporre al Consiglio Direttivo l’indizione di eventi scientifici e culturali, promuovendone la partecipazione;
    ii. proporre al Consiglio Direttivo la partecipazione dell’Associazione ad attività scientifiche e culturali attinenti agli scopi sociali;
    iii. promuovere la realizzazione di pubblicazioni scientifiche investendo il Consiglio Direttivo per quanto di competenza dell’Associazione;
    iv. curare, dandone notizia al Consiglio Direttivo, rapporti con il mondo scientifico, accademico e culturale in modo da facilitare l’Associazione nei rapporti con l’esterno;
    v. promuovere, in concorso con il Consiglio Direttivo, tutte le iniziative, anche di fund raising, con gli altri attori del sistema scientifico, culturale ed economico, utili al riconoscimento e al sostentamento dell’Associazione in conformità con gli scopi sociali.
  2. I membri del Comitato non possono:
    i. agire in nome dell’Associazione impegnandola in iniziative, progetti o programmi, seppur meritori;
    ii. adottare comportamenti che possano nuocere all’immagine e al prestigio dell’Associazione;
    iii. utilizzare la qualità di membro del Comitato per il perseguimento di scopi personali in contrasto con le finalità statutarie dell’Associazione.

Art. 36 – Dimissioni e decadenza

  1. I membri del Comitato decadono anticipatamente dal mandato in caso di volontaria cessazione della qualità di Socio o di dimissioni dal Comitato stesso, che vanno comunicate in forma scritta al Presidente del Comitato e al Consiglio Direttivo.
  2. Il membro del Comitato che, senza giustificato motivo, manca a due riunioni del Comitato stesso, decade dalla carica.
  3. In caso di decadenza anticipata o dimissioni, il membro del Comitato decaduto o dimissionario viene sostituito a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

Art. 37 – Norme finali

  1. Per la risoluzione di questioni riguardanti il Comitato Scientifico e non previste dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo decide, con voto all’unanimità, nello spirito dello Statuto.
PARTE VIII – SULLA GESTIONE DEI REGOLAMENTI

Art. 38 – Variazione dei Regolamenti

  1. Eventuali variazioni di un Regolamento sono di esclusiva competenza dell’organo sociale che lo ha emanato.
  2. La revisione di un Regolamento avviene su suggerimento di almeno un decimo (1/10) dei Soci ovvero su indicazione del Consiglio Direttivo.
  3. Alla conclusione dei lavori di revisione il documento variato dovrà essere rimesso al Consiglio Direttivo per la ratifica e l’adeguata e tempestiva pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Art. 39 – Variazione dello Statuto

  1. Eventuali variazioni dello Statuto sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.
  2. La revisione dello Statuto avviene su suggerimento di almeno un quinto (1/5) dei Soci ovvero su indicazione del Consiglio Direttivo.
  3. Alla conclusione dei lavori di revisione il documento variato dovrà essere rimesso all'Assemblea dei Soci per la ratifica.
  4. Una volta ratificato il Consiglio Direttivo provvederà alll’adeguata e tempestiva pubblicazione sul sito web dell'Associazione e a tutti gli adempimenti di legge per la registrazione del nuovo Statuto.

Art. 40 – Variazione del Codice Deontologico

  1. Eventuali variazioni del Codice Deontologico sono di esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo nel loro insieme.
  2. La revisione del Codice avviene su suggerimento di almeno un quinto (1/5) dei Soci ovvero su indicazione del Consiglio Direttivo ovvero su indicazione del Collegio dei Probiviri.
  3. Alla conclusione dei lavori di revisione il documento variato dovrà essere rimesso all'Assemblea dei Soci per la ratifica.
  4. Una volta ratificato il Consiglio Direttivo provvederà alll’adeguata e tempestiva pubblicazione sul sito web dell'Associazione.
PARTE IX – PATROCINIO DI EVENTI

Art. 41 – Requisiti e modalità

  1. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può patrocinare eventi che siano inerenti agli scopi associativi o comunque assimilabili ad essi.
  2. Gli eventi vengono separati in due classi:
    i. lucrativi: gli eventi per i quali l'ente organizzatore richiede il pagamento di un biglietto di ingresso;
    ii. no-profit: gli eventi per i quali l'ente organizzatore non richiede il pagamento di un biglietto di ingresso.
  3. Può candidarsi ad organizzatore di un evento lucrativo chiunque ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima della data d'inizio dell'evento stesso. Il patrocinio dell'Associazione è gratuito e deve prevedere l'impegno scritto da parte del responsabile dell'Organizzazione di applicare condizioni di vantaggio (da concordare di volta in volta con l'organizzatore) per ogni Socio in regola con il pagamento delle quote associative.
  4. Può candidarsi ad organizzatore di un evento no-profit chiunque ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima della data d'inizio dell'evento stesso. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può finanziare l'evento.
  5. Il patrocinio dell'evento permette all'organizzatore di utilizzare il logo e il nome dell'Associazione durante lo svolgimento dell'evento nonché tutte le strutture con cui l'Associazione ha stipulato accordi in tal senso.
  6. L'organizzatore deve includere nella domanda di patrocinio l'impegno ad una adeguata visibilità dell'Associazione attraverso l'inclusione del logo e del nome dell'Associazione nelle immediate vicinanze del logo dell'evento.

Approvato dal Consiglio Direttivo il 25/03/2011.