Da Societa' Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione.

STATUTO

dell'Associazione "Società Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione"

Nell'ottobre 2008 nasce «Professionisti e Consulenti ICT – Italia», prima come gruppo LinkedIn, e poi, nell'aprile 2009, come portale Internet http://www.consulenti–ict.it da un’idea di Rodolfo Giometti, Ingegnere Informatico che si occupa, come libero professionista, di sistemi di controllo automatico, telecomunicazioni e robotica basati principalmente su sistemi GNU/Linux.

In una prima fase, grazie all'omonimo portale e ai gruppi collegati su LinkedIn e Facebook, il portale si configura come social network che raccoglie le esperienze di quanti operano nel mondo dell'ICT in Italia. Successivamente, nel mese di marzo 2011, si decide di far nascere l'Associazione denominata «Società Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione» con l’obiettivo di ampliare il raggio di azione dei mezzi già esistenti (social network e portale web) ed ideare proposte concrete per la crescita e lo sviluppo della società nonché diffondere in essa, e a tutti i livelli, l'informazione tecnologica, le sue ramificazioni e le ricadute.

PARTE I – DEFINIZIONI

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C., ai sensi degli articoli 148 e seguenti del T.U.I.R e sulla base dell’esperienza maturata in Internet su piattaforma telematica di social network e portale web, l’Associazione denominata "Società Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione".

2. L’Associazione è anche individuata attraverso la sigla «SIPSI».

Art. 2 – Durata e Sede

1. La durata dell’Associazione è illimitata.

2. L’Associazione ha sede legale in Lucca, via San Donato Trav. II n. 98 con la possibilità di istituire altre sedi ed uffici sia in Italia che all’Estero.

Art. 3 – «Scienze dell'Informazione» e «ICT»

1. Si definiscono «Scienze dell'Informazione» tutte quelle scienze che volgono allo studio sistematico dei processi algoritmici che descrivono e trasformano l'informazione, ne permettono la sua diffusione e l'elaborazione tramite macchine automatiche.

2. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esaustiva sono considerate scienze dell'Informazione: l'informatica, l'elettronica, le telecomunicazioni, la robotica, la domotica, ecc..

3. Tutte queste scienze, è oramai uso comune, identificarle con l'acronimo «ICT» che sta per «Information and Communication Tecnology» ed è con questo termine che d'ora in poi, per comodità d'espressione, verranno indicate le Scienze dell'Informazione.

Art. 4 – «Professionista delle Scienze dell'Informazione» e «Professionista ICT»

1. Si definisce «Professionista delle Scienze dell'Informazione» o «Professionista ICT», d’ora in avanti così identificato per comodità d’espressione, quel soggetto, sia esso libero professionista, imprenditore, dipendente, dirigente, ecc., che opera in ambito ICT anche in contesti o discipline diversi (docenza o formazione, giurisprudenza, contrattualistica, ecc.).

2. Le competenze specifiche ed il loro grado di accettazione e certificazione all'interno dell'Associazione sono definite da appositi regolamenti.

Art. 5 – Scopo sociale

1. L’Associazione, che non ha scopo di lucro, intende:

i. rappresentare una sede di confronto per tutte le parti interessate al tema dell'ICT al fine di elaborare istanze unitarie e condivise e fare quindi «rete» tra di esse;

ii. rappresentare la categoria professionale di coloro che operano in un qualunque campo dell'ICT, sia tecnico, legale, filosofico, sociologico, ecc. nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economico–sociali, politiche, sindacali nazionali, internazionali;

iii. favorire lo sviluppo professionale ed imprenditoriale degli associati, promuovere azioni di proposta legislativa al fine di tutelare i diritti e gli interessi della categoria;

iv. fornire, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell’Associazione e dei Soci;

v. realizzare e diffondere studi e ricerche sui temi connessi all'ICT, con particolare riferimento a quei profili in grado di contribuire alla definizione di un sistema di governo innovativo, efficiente ed efficace, condiviso da tutti i soggetti interessati, comprese le amministrazioni pubbliche centrali e locali;

vi. contribuire e stimolare il processo legislativo italiano e comunitario in materia di ICT nella prospettiva dell’adozione di soluzioni di semplice applicazione pratica e di maggiore efficienza per il settore pubblico, privato e professionale, anche in sede di adeguamento alle direttive comunitarie;

vii.promuovere e approfondire la cultura dell’ICT attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde ed incontri di studio anche con tecniche di formazione a distanza (FAD), fornendo anche agli iscritti agli albi professionali la formazione professionale obbligatoria prevista ex lege;

viii. promuovere, organizzare ed eventualmente gestire certificazioni professionali e corsi di formazione, attraverso il rilascio di un attestato di competenza per la professione di esperto nelle Scienze dell'Informazione, volti a facilitare e assistere lo sviluppo della professionalità, l’avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;

ix. accreditare e certificare aziende del settore dell'ICT;

x. garantire l’utente finale attraverso l’effettiva osservanza del Codice Deontologico che il professionista dovrà rispettare ed adeguarsi alle prescrizioni legislative nazionali e comunitarie riguardanti la professione.

xi. promuovere e partecipare organismi per la risoluzione alternativa delle dispute, ovvero per l'arbitrato e la mediazione di controversie, e inerenti a problemi deontologici riguardo i professionisti dell'ICT.

xii. svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;

xiii. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;

xiv. sostenere e promuovere, all'interno dell'Associazione come nella società italiana, il corretto uso della lingua Italiana in relazione alle tecnologie dell'Informazione;

xv. svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente statuto.

2. L’Associazione potrà compiere ogni e qualsiasi attività od operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi purché non in contrasto con le normative vigenti.

3. Nell’ambito dei propri fini potrà promuovere e/o aderire ad altri organismi nazionali, comunitari ed extracomunitari.

PARTE II – I SOCI

Art. 6 – Soci

1. Il regolamento dell’Associazione stabilisce i criteri di selezione per l’accettazione della domanda di adesione all'Associazione; in assenza di regolamento il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

2. Nell’Associazione si distinguono:

i. Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione e versato la quota di fondazione.

L'Associazione riconosce a questi Soci il merito della sua fondazione e pertanto li esenta dal pagamento della quota associativa annuale.

ii. Soci ordinari: i Professionisti ICT così come definito dal presente Statuto, la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo o da organismo delegato che risultino in regola con il versamento delle quote associative. Nell’ambito dei Soci ordinari sono individuati oggettivi criteri per la diversa attestazione delle capacità professionali da parte del Comitato Scientifico di Valutazione.

Possono essere Soci ordinari dell’Associazione esclusivamente persone fisiche, siano esse dipendenti, liberi professionisti, dirigenti o imprenditori, comunque con piena capacità di agire, che giustificano la propria professionalità nell'ICT attraverso presentazione di almeno una delle seguenti caratteristiche: titoli specifici, esperienze professionali, certificazioni professionali, attestati di competenza ovvero uno qualsiasi dei titoli eventualmente richiesti dalla normativa vigente al momento dell'accettazione della domanda.

iii. Soci sostenitori: le altre associazioni profit e no–profit e le personalità giuridiche operanti nel settore dell’ICT, dei servizi, della consulenza, che condividano lo scopo, lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione. È facoltà del Consiglio Direttivo riservare una speciale quota associativa ridotta ad un rappresentante del Socio sostenitore affinché tale rappresentante abbia possibilità di diventare Socio ordinario, con ciò acquisendone le prerogative tutte, ivi incluso il diritto al voto e l'elegibilità alle cariche sociali.

iv. Soci onorari: le personalità che si siano particolarmente distinte nella promozione dell’Associazione e/o rappresentino motivo di lustro per l’Associazione stessa e come tali siano ammessi dal Consiglio Direttivo.

Sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 7 – Quote associative

1. La quota associativa viene stabilita dal Consiglio Direttivo che ne determina oltre l’importo anche la periodicità e la scadenza.

2. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi Soci.

3. Il Consiglio Direttivo può istituire contributi straordinari per realizzare o finanziare specifiche iniziative, purché regolarmente approvati dall’Assemblea dei Soci.

Art. 8 – Ammissione dei Soci

1. Per essere ammessi in qualità di Socio ordinario o Socio sostenitore deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dall’anticipo di una somma pari alla quota associativa in vigore nell’anno in cui viene richiesta l’iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita.

2. Il Consiglio Direttivo delibera, senza obbligo di motivazione, in ordine all’ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda, l’effettivo status di Socio è perfezionato solo dopo il pagamento della quota associativa e della quota di ingresso qualora istituita. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione le somme eventualmente anticipate sono immediatamente retrocesse.

3. Il candidato respinto può richiedere parere al Collegio dei Probiviri il quale, sentito il Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente e senza obbligo di motivazione in merito all’opportunità di riesaminare autonomamente la candidatura ovvero sottoporla nuovamente al Consiglio Direttivo corredandola da opportune note esplicative emerse dal contraddittorio con il candidato respinto ovvero respingere l’istanza di riesame posta dal candidato.

Art. 9 – Diritti e obblighi dei Soci.

1. Con l'adesione dell’Associazione, il Socio accetta e si obbliga a rispettare, oltre alle leggi vigenti dello Stato e della Comunità Europea, lo Statuto, il Codice Deontologico, il Regolamento Attuativo e i diversi regolamenti operativi, costituenti nel loro complesso l’impianto normativo dell’Associazione.

2. Il Socio ha l’obbligo di pagare puntualmente le quote associative e gli eventuali contributi straordinari.

3. Il regolare pagamento comporta il diritto a partecipare alle iniziative sociali.

4. Il Socio ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all’atto dell’adesione, in difetto si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro Soci.

5. Lo status di Socio non ha vincoli temporali e non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione.

Art. 10 – Recesso, decadenza, esclusione, sospensione.

1. I Soci potranno recedere dall’Associazione in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto immediato e non costituisce diritto alla restituzione delle somme e/o quote versate.

2. I Soci receduti potranno essere riammessi con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso ovvero entro il termine stabilito dall’eventuale regolamento senza necessità di una nuova iscrizione.

3. I Soci cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissioni ovvero perdita di uno dei requisiti che ne hanno motivato l’ammissione.

4. L’esclusione o sospensione può essere pronunciata dal Collegio dei Probiviri, su segnalazione del Presidente, in tutti i casi contemplati dal presente Statuto, dal Codice Deontologico e dal Regolamento Attuativo dell’Associazione ovvero, nei casi di seguito elencati, dal Consiglio Direttivo con delibera motivata ad effetto immediato contro gli associati:

i. che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che non rispettano gli obblighi previsti dal presente Statuto o comunque tengono comportamenti contrari allo Statuto, al Codice Deontologico ed alle norme regolamentari dell’Associazione;

ii. risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre tre mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altra somma richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;

iii. che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione per carica direttiva o specifici mandati o deleghe.

5. Il Socio escluso potrà contestare tale provvedimento entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione inviando istanza motivata a mezzo raccomandata AR (o altro mezzo legalmente equivalente) indirizzata al Presidente dell’Associazione ovvero al Presidente dell’organo sociale attore del provvedimento.

6. L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi incarico o carica elettiva.

7. Il Socio escluso potrà essere riammesso con le modalità previste dal presente Statuto non prima di due anni dalla sua esclusione, previa parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

8. L’eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.

PARTE III – IL PATRIMONIO

Art. 11 – Fondo comune

1. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione.

2. Gli associati non potranno chiedere a qualsiasi titolo o per qualsivoglia motivo la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota di recesso.

Art. 12 – Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:

i. dalle quote sociali ordinarie, di ingresso e straordinarie;

ii. dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;

iii. dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;

iv. dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e esteri;

v. da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;

vi. dai proventi delle iniziative sociali e attività previste dallo Statuto;

vii. dalle offerte dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

2. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.

Art. 13 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

PARTE IV – GLI ORGANI SOCIALI

Art. 14 – Gratuità delle prestazioni e rimborsi spese

1. Tutte le prestazioni degli associati sono volontarie e a titolo gratuito.

2. L’Associazione tuttavia, per il raggiungimento degli scopi associativi, può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo rese dai propri associati o da soggetti esterni all’associazione.

3. I rimborsi spese sono pagati agli associati per attività pertinenti all’Associazione solo se preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo secondo le disponibilità di cassa.

4. Il Presidente ha comunque la facoltà di decidere in merito al pagamento dei rimborsi, anche se già approvati in via preventiva, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 15 – Organi sociali

1. Sono organi sociali dell’Associazione:

i. l’Assemblea dei Soci;

ii. il Presidente;

iii. il Vicepresidente;

iv. il Segretario Generale;

v. il Tesoriere;

vi. il Consiglio Direttivo;

vii. il Collegio dei Probiviri;

viii. Il Comitato Scientifico;

ix. il Coordinatore Regionale;

2. Le modalità di candidatura e nomina se non specificate in Statuto sono definite da apposito regolamento.

3. Contro i risultati delle elezioni ciascun Socio può proporre reclamo motivato al Presidente dell’Associazione entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione; questi ha quindi 10 giorni di tempo per prendere una decisione definitiva.

4. Ogni nuovo eletto ad una carica sociale assume i poteri della carica assunta al momento dell'elezione ma, fino a quel momento, tali poteri rimangono al detentore della carica sociale uscente.

Art. 16 – Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo di controllo ed è composta da tutti i Soci in regola con tutti gli articoli statutari ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero dal Vicepresidente ovvero dal Segretario Generale.

2. I Soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare da un altro Socio, anche se titolare di carica sociale, purché il delegante e il delegato siano in regola con tutti gli articoli statutari. Vale solo la delega espressa in forma scritta, da depositare al Presidente dell’Assemblea nei modi stabiliti dall’eventuale regolamento.

3. Per la validità delle assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera validamente a maggioranza semplice.

4. L’Assemblea ordinaria in particolare delibera sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e sul Collegio dei Probiviri e approva il progetto di bilancio.

5. L’Assemblea straordinaria in particolare delibera sulla cessione di beni immobili e di partecipazioni in società di capitali, sull’approvazione e le modifiche dello Statuto, del Codice Deontologico e sullo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

6. Le delibere aventi per oggetto le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento o la modifica della durata dell’Associazione, o disposizioni sul patrimonio dell’Associazione in seconda convocazione, dovranno essere in ogni caso assunte con la maggioranza qualificata di almeno un terzo (1/3) dei Soci.

7. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano l’approvazione potrà essere rinviata entro e non oltre il 30 Giugno.

8. Il Presidente sottopone all’Assemblea ordinaria, per l’approvazione, il progetto di bilancio, così come da lui predisposto unitamente alla relazione del Tesoriere. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

9. L’Assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata almeno un terzo dei Soci. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.

10. Le convocazioni contenenti ordine del giorno, luogo, data ed ora di convocazione, dovranno essere diramate entro il decimo giorno antecedente quello stabilito per l’Assemblea a tutti gli associati al domicilio risultante presso l’Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni, a mezzo lettera o posta elettronica o pubblicazione per almeno 10 giorni sul sito web dell’Associazione o altro mezzo di comunicazione.

11. Gli eventuali avanzi di gestione dell’Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per fini di assistenza e beneficenza.

12. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

13. Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri i quali sono nominati dall’Assemblea dei Soci tra gli associati con una anzianità di iscrizione nel libro Soci non inferiore a 3 (tre) anni consecutivi e che sono in regola con gli articoli statutari.

2. Nel caso di mancanza di un membro del Consiglio quest'ultimo provvederà alla convocazione di una assemblea straordinaria dei Soci per procedere alla nomina del posto vacante.

3. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

i. nomina del Presidente dell’Associazione tra i membri del Consiglio Direttivo;

ii. Individua, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Assemblea dei Soci, le strategie per il raggiungimento degli scopi sociali;

iii. può istituire sedi secondarie di rappresentanza nello Stato Italiano ed anche al di fuori dello Stato Italiano;

iv. fissa le quote di adesione annuali per i Soci e la periodicità del pagamento;

v. decide in ordine all’ammissione di nuovi Soci e può delegare tale funzione ad organismi o persone opportunamente autorizzate;

vi. decide in merito alla decadenza, all’esclusione, sospensione, riammissione, dei Soci;

vii. delibera in merito all’adesione dell’Associazione ad altri enti o altri organismi nazionali e internazionali;

viii. nomina gruppi di studio, nonché comitati tecnici o gruppi di lavoro, per coadiuvare e coordinare i diversi settori di attività dell’Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento. I suddetti comitati tecnici o gruppi hanno esclusivamente funzioni consultive;

ix. all’occorrenza richiede al Presidente la stesura di una relazione semestrale sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria;

x. redige ed approva i regolamenti dell’Associazione;

xi. nomina il Tesoriere;

xii. nomina gli eventuali coordinatori regionali;

xiii. nomina il Comitato Tecnico/Scientifico di Valutazione con il compito specifico di valutare le capacità professionali degli Associati;

xiv. adotta i provvedimenti necessari alla migliore esecuzione di quanto deciso dal Collegio dei Probiviri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La richiesta di convocazione deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare i punti all’ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l’attività dell’Associazione.

5. Il Presidente fissa la data e il luogo dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo lettera, posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell’Associazione o altro mezzo di comunicazione; soltanto in casi di particolare urgenza, gravità o eccezionalità legati ad atti o fatti che possano generare danni rilevanti all’Associazione, l’avviso di convocazione può essere diramato fino a un giorno prima di quello fissato per l’adunanza.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

7. Per la validità delle adunanze occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il consiglio. Lo stesso è validamente costituito con la presenza, anche attraverso sistemi di audio/video conferenza, della maggioranza dei componenti e le delibere devono essere assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8. Alle adunanze del consiglio partecipano senza diritto di voto:

i. il Tesoriere che può esprimere il suo parere, non vincolante, in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte;

ii. consulenti, professionisti o tecnici su invito del Presidente limitatamente alle materie e/o argomenti di loro competenza;

iii. il Segretario Generale, se nominato, limitatamente alle materie e/o argomenti di sua competenza.

9. Delle riunioni è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta che può essere nominato dal Presidente anche soggetto diverso dai componenti il Consiglio Direttivo.

10. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 18 – Presidente

1. Il Presidente, viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo ed è investito dei più ampi poteri di direzione ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, salvo quelli riservati all’Assemblea, al Consiglio Direttivo ovvero ad altri organi sociali.

2. Ha il potere di firma per tutte le operazioni sociali, compresa la stipula di contratti, e la rappresentanza legale dell’Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori.

3. È munito di ogni più ampia facoltà sia per l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea che del Consiglio Direttivo, sia, con firma libera, per l’ordinaria gestione dell’Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate funzioni. Il Presidente ha facoltà di stipulare accordi e di partecipazione in associazioni o società per il perseguimento dello scopo sociale.

4. Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l’interesse dell’Associazione, con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta.

5. II Presidente nomina il Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo e il Segretario Generale, tra i Soci a qualsiasi titolo, che lo assiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Ravvisandone la necessità può nominare un Vicesegretario.

6. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale.

7. Il Presidente entro il 31 Ottobre di ogni anno presenta una relazione sull’andamento della gestione al 30 Giugno.

8. La carica ha una durata di 3 (tre) anni ed è rielegibile.

Art. 19 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente assiste il Presidente e lo sostituisce quando questi è impossibilitato ad espletare le sue funzioni.

2. La carica ha una durata di 3 (tre) anni ed è rielegibile.

Art. 20 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale assiste il Presidente ed ha in particolare le seguenti funzioni:

i. opera nei limiti del mandato conferitogli dal Presidente;

ii. coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni;

iii. sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell’Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi;

iv. collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione;

v. assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.

2. La carica ha una durata di 3 (tre) anni ed è rielegibile.

Art. 21 – Tesoriere

1. Il Tesoriere ha il compito di esaminare gli inventari, i bilanci ed i rendiconti annuali e di relazionare su tali attività all’Assemblea dei Soci.

2. Prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente.

3. I registri, la contabilità ed in generale tutti gli atti dell’Assemblea devono essere a lui sottoposti a semplice richiesta; in qualsiasi epoca può procedere a verifica della cassa.

4. La carica ha una durata di 3 (tre) anni ed è rielegibile.

Art. 22 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra:

i. un qualsiasi Socio con una anzianità di iscrizione nel libro dei Soci non inferiore ad anni 7 (sette) consecutivi purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico o del Regolamento Attuativo e non abbia carichi pendenti o indagini o procedimenti in corso avverso le leggi vigenti;

ii. un qualsiasi Magistrato;

iii. un qualsiasi iscritto all'Ordine degli Avvocati e Procuratori o all'Ordine dei Notai;

iv. un qualsiasi iscritto alla Camera Arbitrale ovvero all'Albo dei Conciliatori o Mediatori.

2. Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

3. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti.

4. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.

5. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. 6. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 23 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione.

2. Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'Associazione così come stabilito dal presente Statuto.

3. Il Comitato Scientifico è composto da 5 a 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo, anche tra persone non socie, dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. Il Comitato nomina fra i suoi membri un Presidente il quale, in particolare, manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo.

5. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

6. I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 24 – Coordinatore Regionale

1. Il Coordinatore Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati in regola con gli articoli statutari. I suoi compiti, le sue responsabilità e le modalità di nomina e/o elezione sono definiti con apposito regolamento.

2. La carica ha una durata di 3 (tre) anni ed è rielegibile.

Art. 25 – Collegi periferici e uffici distaccati

1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo l’Associazione può istituire ovunque delegazioni e uffici staccati per i quali fissa, di volta in volta, i compiti e le prerogative.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l’assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato.

PARTE V – VARIE


Art. 26 – Scioglimento

1. L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.:

i. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

ii. per le altre cause di cui all’art. 27 C.C.

2. In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Giudizio arbitrale e clausola compromissoria

1. Il Socio si impegna a non adire in nessun caso contemplato dall’impianto normativo dell’Associazione ad altra autorità, ad eccezione di tutti i casi ove non è possibile l’arbitrato, che non sia quella del Collegio dei Probiviri che giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura.

2. Avverso tale giudizio il Socio potrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale nominato allo scopo, secondo le modalità specificate da apposito regolamento.

Art. 28 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 29 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile, le leggi vigenti in materia ed il regolamento interno dell’Associazione.

F.to:

- Rodolfo Giometti in proprio e nei nomi

- Luca Silva

- Massimiliano Rossi

- Landi Andrea

- Maria Daniela Biserni notaio.